Art. 3

In vigore dal 15 dic 1989
1. All'eventuale onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue L. 25.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-rd-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo