Convenzione›Titolo III
Art. 48
Procedimento penale
In vigore dal 15 dic 1989
Procedimento penale
1. Ciascuna Parte contraente si impegna, su domanda dell'altra Parte, ad instaurare in conformità alla propria legge ed alle condizioni in questa previste, ivi compresa anche la esistenza della giurisdizione, procedimenti penali contro i suoi cittadini che abbiano commesso, nel territorio dell'altra Parte, un reato punibile secondo le leggi in vigore nelle due Parti.
2. Nei casi previsti nell', paragrafo 1, lettera a) della presente Convenzione la Parte che non ha concesso l'estradizione si impegna, su richiesta dell'altra Parte, a sottoporre la questione alle proprie autorità competenti affinché procedimenti giudiziari possano, se è il caso, essere instaurati per il reato che aveva motivato la richiesta di estradizione.
3. Nei casi previsti nei paragrafi 1 e 2 la richiesta di procedimento penale sarà corredata dai documenti relativi all'oggetto, da ogni elemento probante esistente, dalle indicazioni concernenti, se possibile, il danno causato, così come dal testo delle disposizioni penali applicabili all'atto; nel caso in cui questi allegati non saranno sufficienti, indicazioni complementari saranno trasmesse su richiesta dalla Parte che ha instaurato il procedimento penale.
4. I diritti al risarcimento dei danni delle persone lese, che siano stati esercitati prima del trasferimento del procedimento penale innanzi autorità giudiziarie della Parte richiedente, saranno oggetto di un procedimento nel teritorio della Parte richiesta.
5. La Parte richiesta informerà senza indugio l'altra Parte del risultato del procedimento penale. Su richiesta invierà una copia della sentenza passata in giudicato.
6. Nei casi previsti nei paragrafi 1 e 2 la Parte richiedente, non appena ha presentato la domanda di procedimento, deve sospendere il proprio procedimento o l'esecuzione della sentenza che detta Parte abbia anteriormente pronunciato contro l'imputato per lo stesso fatto che ha motivato la suddetta domanda.
La Parte richiedente pone termine definitivamente al proprio procedimento o all'esecuzione se l'imputato è stato definitivamente prosciolto ovvero è stato condannato con sentenza passata in giudicato e la pena è stata interamente eseguita o è stata oggetto di grazia o di amnistia o non può più essere eseguita.
La Parte richiedente riacquista il diritto di perseguire o di procedere all'esecuzione:
a) se la Parte richiesta la informa della propria decisione di non dar seguito alla domanda;
b) se l'imputato si è sottratto al procedimento o all'esecuzione della condanna nel territorio della Parte richiesta. In questo ultimo caso ogni periodo di privazione della libertà subita nel territorio della Parte richiesta deve essere detratto dalla pena che sarà eventualmente pronunciata dalla Parte richiedente.
Storico versioni
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