Convenzione›Titolo III
Art. 42
Consegna della persona estradata.
In vigore dal 15 dic 1989
Consegna della persona estradata.
La Parte richiesta informerà la Parte richiedente del luogo e della data della consegna della persona richiesta. Una persona richiesta può essere messa in libertà se la Parte richiedente non la prende in consegna nel termine di quindici giorni a partire dalla data fissata per la consegna.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-42