ConvenzioneTitolo III

Art. 43

Consegna di oggetti

In vigore dal 15 dic 1989
Consegna di oggetti 1. La Parte richiesta rimetterà, su domanda, nei limiti consentiti dalla propria legge, gli oggetti eventualmente usati per commettere il reato per il quale viene accordata l'estradizione, gli oggetti che la persona richiesta ha ricavati dal reato o, in caso di alienazione di questi oggetti il controvalore ottenuto, così come ogni altro oggetto suscettibile di essere usato come prova. 2. La Parte richiesta può trattenere temporaneamente gli oggetti di cui è stata richiesta la consegna, se ne ha bisogno per lo svolgimento di un altro procedimento penale. 3. Restano salvi i diritti dei terzi sugli oggetti consegnati. Questi oggetti saranno restituiti dopo la fine del procedimento penale della Parte richiedente alla Parte richiesta per la loro restituzione agli aventi diritto.
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urn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-43

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Consegna di oggetti (Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista cecoslovacca relativa all'assistenza giudiziaria in materia civile e penale, firmata a Praga il 6 dicembre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo