Convenzione›Titolo III
Art. 43
43 / 50Consegna di oggetti
In vigore dal 15 dic 1989
Consegna di oggetti
1. La Parte richiesta rimetterà, su domanda, nei limiti consentiti dalla propria legge, gli oggetti eventualmente usati per commettere il reato per il quale viene accordata l'estradizione, gli oggetti che la persona richiesta ha ricavati dal reato o, in caso di alienazione di questi oggetti il controvalore ottenuto, così come ogni altro oggetto suscettibile di essere usato come prova.
2. La Parte richiesta può trattenere temporaneamente gli oggetti di cui è stata richiesta la consegna, se ne ha bisogno per lo svolgimento di un altro procedimento penale.
3. Restano salvi i diritti dei terzi sugli oggetti consegnati. Questi oggetti saranno restituiti dopo la fine del procedimento penale della Parte richiedente alla Parte richiesta per la loro restituzione agli aventi diritto.
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-43