Art. 44 · Riestradizione
ConvenzioneTitolo III

Art. 44

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Riestradizione

In vigore dal 15 dic 1989
Riestradizione Se la persona estradata si sottrae al procedimento penale o all'esecuzione della pena e ritorna nel territorio della Parte richiesta, sarà riestradata in seguito ad una nuova domanda della Parte richiedente senza trasmissione dei documenti di cui all' della presente Convenzione, purchè ricorrano tutte le condizioni di estradizione previste dalla presente Convenzione.
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