Convenzione›Titolo III
Art. 45
45 / 50Comunicazione dei risultati del procedimento penale
In vigore dal 15 dic 1989
Comunicazione dei risultati del procedimento penale
Le parti contraenti si comunicheranno i risultati dal procedimento penale instaurato contro la persona estradata. Su richiesta saranno inviate una copia della sentenza definitiva o una copia conforme della sentenza passata in giudicato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-11-30;396#art-c-45