Convenzione

Art. 17

DIRITTI DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVAMENTE AL SISTEMA ARMONIZZATO

In vigore dal 12 mar 1989
DIRITTI DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVAMENTE AL SISTEMA ARMONIZZATO Per quanto concerne le questioni relative al Sistema armonizzato, il paragrafo 4 dell', l' e il paragrafo 2 dell' conferiscono a ciascuna Parte contraente dei diritti: a) relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato che essa applica conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure b) fino alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti conformemente alle disposizioni dell', relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato che essa è tenuta ad applicare a tale data conformemente alle disposizioni della presente Convenzione; oppure c) relativamente a tutte le parti del Sistema armonizzato, purchè essa si sia formalmente impegnata ad applicare il Sistema armonizzato complesso a sei cifre entro il termine di tre anni di cui al paragrafo 5 dell' e sino allo scadere di tale termine.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-17

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