Convenzione
Art. 6
COMITATO DEL SISTEMA ARMONIZZATO
In vigore dal 12 mar 1989
COMITATO DEL SISTEMA ARMONIZZATO
1. Conformemente alla presente Convenzione, è istituito un Comitato denominato Comitato del sistema armonizzato, composto dai rappresentanti di ogni Parte contraente.
2. Il Comitato del sistema armonizzato si riunisce in generale almeno due volte all'anno.
3. Le sue riunioni sono convocate dal Segretario generale e, salvo decisione contraria delle Parti contraenti, si tengono nella sede del Consiglio.
4. In seno al Comitato del sistema armonizzato, ogni Parte contraente ha diritto a un voto; tuttavia, ai fini della presente Convenzione, e fatta salva qualsiasi eventuale Convenzione futura, quando una Unione doganale o economica oppure uno o più dei suoi Stati membri sono Parti contraenti, queste ultime esprimono insieme un solo voto. In modo analogo, quando tutti gli Stati membri di un'Unione doganale o economica che può diventare Parte contraente ai sensi delle disposizioni dell' b), diventano Parti contraenti, essi esprimono insieme un solo voto.
5. Il Comitato del sistema armonizzato elegge un suo Presidente e uno o più vicepresidenti.
6. Stabilisce il suo regolamento interno con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti attribuiti ai suoi membri. Tale regolamento è sottoposto all'approvazione del Consiglio.
7. Invita qualora lo ritenga opportuno, le organizzazioni intergovernative e altre organizzazioni internazionali a partecipare ai suoi lavori in qualità di osservatori.
8. Crea, se del caso, dei sottocomitati o dei gruppi di lavoro, tenuto conto in particolare delle disposizioni del paragrafo a) dell', e stabilisce la composizione, i diritti relativi al voto e il regolamento interno di tali organi.
Storico versioni
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