Convenzione

Art. 1

DEFINIZIONI

In vigore dal 12 mar 1989
TRADUZIONE NON UFFICIALE Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci PREAMBOLO Le Parti contraenti della presente Convenzione, elaborata sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale, Desiderose di facilitare il commercio internazionale, Desiderose di agevolare la raccolta, il raffronto e l'analisi delle statistiche, in particolare quelle relative al commercio internazionale, Desiderose di ridurre le spese derivanti dalla necessità di attribuire alle merci una nuova designazione, una nuova classificazione e un nuovo codice, quando, nel corso degli scambi internazionali, passano da un sistema di classificazione a un altro e di facilitare l'azione dei documenti commerciali e la trasmissione dei dati, Considerando che l'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale implica la necessità di apportare modifiche rilevanti alla Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950, Considerando altresì che il grado di precisione richiesto dai governi e dagli ambienti commerciali per fini tariffari e statistici supera attualmente di molto quello che offre la Nomenclatura allegata alla suddetta Convenzione, Considerando che occorre disporre di dati esatti e comparabili, in sede di negoziati commerciali internazionali, Considerando che il Sistema armonizzato è destinato ad essere utilizzato per la tarifficazione e le statistiche relative ai diversi modi di trasporto delle merci, Considerando che il Sistema armonizzato è destinato ad essere incorporato, nella misura possibile, nei sistemi commerciali di designazione e di codificazione delle merci, Considerando che il Sistema armonizzato è destinato a favorire nei limiti del possibile la più stretta correlazione tra le statistiche del commercio d'importazione e d'esportazione, da un lato, e le statistiche di produzione dall'altro, Considerando che si deve mantenere un stretta correlazione tra il Sistema armonizzato e la Classificazione Tipo per il Commercio Internazionale (CTCI) delle Nazioni Unite, Considerando che è opportuno rispondere alle esigenze suddette mediante una nomenclatura tariffaria e statistica combinata che possa essere utilizzata dai vari operatori del commercio internazionale, Considerando che è importante garantire l'aggiornamento del Sistema armonizzato in funzione dell'evoluzione delle tecniche e delle strutture del commercio internazionale, Considerando i lavori già svolti in questo campo dal Comitato del sistema armonizzato istituito dal Consiglio di cooperazione doganale, Considerando che, se suddetta Convenzione sulla Nomenclatura si è rivelata uno strumento efficace per conseguire alcuni di questi obiettivi, il miglior mezzo per giungere ai risultati auspicati consiste nel concludere una nuova Convenzione internazionale, Hanno convenuto quanto segue: DEFINIZIONI Ai fini della presente Convenzione s'intende: a)per Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci più avanti denominato Sistema armonizzato: la nomenclatura che comprende le voci, le sottovoci e i relativi codici numerici, le note di sezioni, di capitoli e di sottovoci, nonché le regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato che figurano nell'allegato alla Convenzione; b)per nomenclatura tariffaria: una nomenclatura stabilita secondo la legislazione della Parte contraente per la riscossione dei diritti doganali all'importazione; c)per nomenclature statistiche: le nomenclature di merci elaborate dalla Parte contraente per la raccolta di dati che servono all'elaborazione di statistiche del commercio di importazione e d'esportazione; d)per nomenclatura tariffaria e statistica combinata: una nomenclatura che integra la nomenclatura tariffaria e le nomenclature statistiche giuridicamente prescritta dalla Parte contraente ai fini della dichiarazione delle merci all'importazione; e)per convenzione che istituisce il Consiglio: la Convenzione che istituisce un Consiglio di cooperazione doganale, fatta a Bruxelles il 15 dicembre 1950; f)per Consiglio: il Consiglio di cooperazione doganale citato al paragrafo e) che precede; g)per Segretario generale: il Segretario generale del Consiglio; h)per ratifica: la ratifica propriamente detta, l'accettazione o l'approvazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-1

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