Convenzione
Art. 4
APPLICAZIONE PARZIALE DA PARTE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
In vigore dal 12 mar 1989
APPLICAZIONE PARZIALE DA PARTE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO
1. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente può differire l'applicazione di una parte o di tutte le sottovoci del Sistema armonizzato durante tutto il periodo eventualmente necessario, tenuto conto della struttura del suo commercio internazionale o delle sue capacità amministrative.
2. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, s'impegna a prendere tutte le misure per applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro i cinque anni successivi alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti oppure entro qualsiasi altro termine che esso può ritenere necessario tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente e che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizione del presente articolo, applica o tutte le sottovoci a due trattini di una sottovoce a un trattino o nessuna, o tutte le sottovoci a un trattino di una voce o nessuna. In tali casi di applicazione parziale, la sesta cifra o la quinta e la sesta cifra corrispondenti alla parte del codice del Sistema armonizzato che non è applicata vengono sostituite rispettivamente da "O" oppure da "OO" 4. Ogni paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, notifica al Segretario generale, quanto diventa Parte contraente, le sottovoci che non applicherà alla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore nei suoi confronti e notifica altresì le sottovoci che applica ulteriormente.
5. Ogni paese in via di sviluppo che opti per un'applicazione parziale del sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, può notificare al Segretario generale, quando diventa Parte contraente, che s'impegna formalmente ad applicare il Sistema armonizzato completo a sei cifre entro i tre anni successivi alla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei suoi confronti.
6. Ogni paese in via di sviluppo che sia Parte contraente che applica parzialmente il Sistema armonizzato conformemente alle disposizioni del presente articolo, non è vincolato agli obblighi di cui all' per quanto riguarda le sottovoci che non applica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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