Convenzione
Art. 7
FUNZIONI DEL COMITATO
In vigore dal 12 mar 1989
FUNZIONI DEL COMITATO
1. IL Comitato del sistema armonizzato esercita, tenuto conto delle disposizioni dell', le seguenti funzioni:
a) propone qualsiasi progetto di emendamento alla presente Convenzione che ritiene auspicabile, tenuto conto in particolare delle esigenze degli utilizzatori e dell'evoluzione delle tecniche o delle strutture del commercio internazionale;
b) redige note esplicative, pareri di classificazione e altri pareri per l'interpretazione del Sistema armonizzato;
c) formula raccomandazioni al fine di garantire un'interpretazione e un'applicazione uniforme del Sistema armonizzato;
d) riunisce e diffonde qualsiasi informazione relativa all'applicazione del Sistema armonizzato;
e) fornisce, d'ufficio o su domanda, informazioni o consigli su tutte le questioni relative alla classificazione delle merci nel Sistema
armonizzato alle Parti contraenti, agli Stati membri del Consiglio, nonché alle organizzazioni intergovernative e ad altre organizzazioni internazionali che il Comitato può ritenere idonee;
f) presenta, a ogni sessione del Consiglio rapporti sulle sue attività, comprese le proposte di emendamenti, di note esplicative, di pareri di classificazione e di altri pareri;
g) esercita, per quanto riguarda il Sistema armonizzato, qualsiasi altro potere o funzioni che il Consiglio o le Parti contraenti possono ritenere necessari.
2. Le decisioni amministrative del Comitato del sistema armonizzato aventi un'incidenza sul bilancio, sono sottoposte all'approvazione del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-7