Convenzione
Art. 10
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In vigore dal 12 mar 1989
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ogni controversia tra le Parti contraenti per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione viene risolta per quanto possibile tramite negoziati diretti tra le Parti in causa.
2. Ogni controversia che non è risolta in questo modo viene sottoposta dalle Parti in causa al Comitato del sistema armonizzato che l'esamina e formula delle raccomandazioni ai fini di una composizione della medesima.
3. Se il Comitato del sistema armonizzato non può risolvere la controversia, la sottopone al Consiglio il quale formula delle raccomandazioni conformemente all'articolo III e) della Convenzione che istituisce il Consiglio.
4. Le Parti in causa possono convenire in anticipo di accettare le raccomandazioni del Comitato o del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-10