Convenzione

Art. 13

ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 12 mar 1989
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione entra in vigore 1› gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo, o di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto la data in cui almeno diciassette Stati o Unioni doganali o economiche di cui al precedente , l'hanno firmata senza riserva di ratifica o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1› gennaio 1987. 2. Per ogni Stato o Unione doganale o economica che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca dopo che sia stato raggiunto il numero minimo richiesto al paragrafo 1 del presente articolo la presente Convenzione entra in vigore il 1› gennaio successivo al termine di dodici mesi, come minimo, e di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto alla data in cui, senza precisare una data più ravvicinata, tale Stato o Unione doganale o economica ha firmato la Convenzione senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione. Tuttavia, la data d'entrata in vigore risultante dalle disposizioni del presente paragrafo non può essere anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-13

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