Convenzione
Art. 13
ENTRATA IN VIGORE
In vigore dal 12 mar 1989
ENTRATA IN VIGORE
1. La presente Convenzione entra in vigore 1 gennaio successivo al termine di dodici mesi come minimo, o di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto la data in cui almeno diciassette Stati o Unioni doganali o economiche di cui al precedente , l'hanno firmata senza riserva di ratifica o hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1 gennaio 1987.
2. Per ogni Stato o Unione doganale o economica che firmi la presente Convenzione senza riserva di ratifica, che la ratifichi o che vi aderisca dopo che sia stato raggiunto il numero minimo richiesto al paragrafo 1 del presente articolo la presente Convenzione entra in vigore il 1 gennaio successivo al termine di dodici mesi, come minimo, e di ventiquattro mesi, come massimo, rispetto alla data in cui, senza precisare una data più ravvicinata, tale Stato o Unione doganale o economica ha firmato la Convenzione senza riserva di ratifica o ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione.
Tuttavia, la data d'entrata in vigore risultante dalle disposizioni del presente paragrafo non può essere anteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-13