Convenzione
Art. 12
PROCEDURA PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE
In vigore dal 12 mar 1989
PROCEDURA PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE
1. Ogni Stato o Unione doganale o economica che rispondano alle condizioni richieste può diventare Parte contraente della presente Convenzione:
a) firmandola senza riserva di ratifica;
b) depositando uno strumento di ratifica dopo averla firmata con
riserva di ratifica; oppure
c) aderendovi dopo che la Convenzione ha cessato di essere aperta per la firma.
2. La presente Convenzione è aperta a Bruxelles per la firma degli Stati e delle Unioni doganali o economiche di cui all' fino al 31 dicembre 1986 nella sede del Consiglio. Dopo tale data, sarà aperta per la loro adesione.
3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-12