Convenzione

Art. 11

CONDIZIONI RICHIESTE PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE

In vigore dal 12 mar 1989
CONDIZIONI RICHIESTE PER DIVENTARE PARTE CONTRAENTE Possono diventare Parti contraenti della presente Convenzione: a) gli Stati membri del Consiglio; b) Le Unioni doganali o economiche alle quali è stata trasferita la competenza per la conclusione di trattati relativi a determinate o a tutte le materie disciplinate della presente Convenzione; e c) qualsiasi altro Stato al quale il Segretario generale indirizzi un invito a tal fine conformemente alle istruzioni di Consiglio.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-11

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