Convenzione
Art. 15
DENUNCIA
In vigore dal 12 mar 1989
DENUNCIA
La presente Convenzione viene conclusa per una durata illimitata.
Tuttavia, ogni Parte contraente può denunciarla e la denuncia ha effetto dopo un anno che il Segretario generale ha ricevuto lo
strumento di denuncia. a meno che non sia precisata una data più lontana.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-15