Convenzione

Art. 19

NOTIFICHE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE

In vigore dal 12 mar 1989
NOTIFICHE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE Il Segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli atri Stati firmatari, agli Stati membri del Consiglio che non sono Parti contraenti della presente Convenzione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: a) le notifiche ricevute conformemente all'; b) le firme, rettifiche e adesioni di cui all'; c) la data in cui la presente Convenzione entra in vigore conformemente all'; d) le notifiche ricevute conformemente all'; e) le denunce ricevute conformemente all'; f) gli emendamenti alla presente Convenzione raccomandati conformemente all'; g) le obiezioni formulate nei confronti degli emendamenti raccomandati conformemente all' e il loro eventuale ritiro; h) gli emendamenti accettati conformemente all' e la data della loro entrata in vigore.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-19

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