Convenzione
Art. 19
NOTIFICHE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE
In vigore dal 12 mar 1989
NOTIFICHE DA PARTE DEL SEGRETARIO GENERALE
Il Segretario generale notifica alle Parti contraenti, agli atri
Stati firmatari, agli Stati membri del Consiglio che non sono
Parti contraenti della presente Convenzione al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite:
a) le notifiche ricevute conformemente all';
b) le firme, rettifiche e adesioni di cui all';
c) la data in cui la presente Convenzione entra in vigore
conformemente all';
d) le notifiche ricevute conformemente all';
e) le denunce ricevute conformemente all';
f) gli emendamenti alla presente Convenzione raccomandati
conformemente all';
g) le obiezioni formulate nei confronti degli emendamenti
raccomandati conformemente all' e il loro eventuale ritiro;
h) gli emendamenti accettati conformemente all' e la data
della loro entrata in vigore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-19