Convenzione
Art. 20
REGISTRAZIONE PRESSO LE NAZIONI UNITE
In vigore dal 12 mar 1989
REGISTRAZIONE PRESSO LE NAZIONI UNITE
Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la
presente Convenzione è registrata presso il Segretario delle
Nazioni Unite su richiesta del Segretario generale del Consiglio.
In fede di che, i sottoscritti debitamente a ciò autorizzati hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1983
In lingua francese e inglese, ciascuno dei due testi facenti
ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato presso il
Segretario generale del Consiglio il quale ne trasmette copie
certificate conformi a tuti gli Stati e a tutte le Unioni doganali o economiche di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-20