Convenzione

Art. 20

REGISTRAZIONE PRESSO LE NAZIONI UNITE

In vigore dal 12 mar 1989
REGISTRAZIONE PRESSO LE NAZIONI UNITE Conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite, la presente Convenzione è registrata presso il Segretario delle Nazioni Unite su richiesta del Segretario generale del Consiglio. In fede di che, i sottoscritti debitamente a ciò autorizzati hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Bruxelles, addì 14 giugno 1983 In lingua francese e inglese, ciascuno dei due testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che è depositato presso il Segretario generale del Consiglio il quale ne trasmette copie certificate conformi a tuti gli Stati e a tutte le Unioni doganali o economiche di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-c-20

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