Protocollo di emendamento alla Convenzione
Art. 1
In vigore dal 5 apr 1989
"PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONE SUL SISTEMA ARMONIZZATO DI DESIGNAZIONE E CODIFICAZIONE DELLE MERCI. (Bruxelles, 24 giugno 1986).
Le Parti contraenti la Convenzione che ha istituito il Consiglio di cooperazione doganale firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950 e la Comunità economica europea,
Considerando auspicabile che la Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983) entri in vigore il 1>
gennaio 1988,
Considerato che, a meno che l' di tale Convenzione non sia emendato, la data di entrata in vigore della predetta Convenzione rimarrà incerta,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo primo
Il 1° comma dell' della Convenzione internazionale sul Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983 (detta in avanti la 'Convenzionè), è sostituito dal seguente:
'1. La presente Convenzione entra in vigore il 1> gennaio
immediatamente susseguente dopo per lo meno tre mesi dalla data in cui un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall' qui di seguito l'abbiano firmata senza riserva di ratifica o abbiano depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, ma non prima del 1° gennaio 1988'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1989-02-11;87#art-pde-1