Protocollo di emendamento alla Convenzione
Art. 2
In vigore dal 5 apr 1989
Articolo secondo
A) Il presente Protocollo entra in vigore allo stesso tempo della Convenzione purchè un minimo di diciassette Stati o Unioni doganali o economiche previste dall' della Convenzione abbiano depositato i loro strumenti di accettazione del Protocollo presso il Segretario generale del Consiglio di cooperazione doganale. Tuttavia, nessuno Stato o Unione doganale o economica può depositare il proprio strumento di accettazione del presente Protocollo se non ha firmato in precedenza o firma allo stesso tempo la Convenzione senza riserva di ratifica o non ha depositato o non deposita allo stesso tempo il proprio strumento di ratifica o di adesione alla Convenzione.
B) Ogni Stato o Unione doganale o economica, che diviene parte contraente della Convenzione dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi del comma A di cui sopra, è Parte contraente della Convenzione emendata dal Protocollo. Copia autenticata. G. R.
Dickerson, Segretario Generale.
Storico versioni
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