Convenzione

Art. 59

Emendamenti da parte del Consiglio dai Governatori

In vigore dal 1 mag 1988
. Emendamenti da parte del Consiglio (dai Governatori) (a) La presente Convenzione ed i suoi allegati potranno essere emandati con voto espresso da tre quinti dei Governatori aventi i quattro quinti dei voti complessivi, mentre: (i) gli emendamenti intesi a modificare il diritto di ritiro dall'Agenzia di cui all', ovvero i limiti di responsabilità di cui all', paragrafo (d) richiederanno il voto favorevole di tutti i governatori; (ii) gli emendamenti intesi a modificare il dispositivo relativo alla distribuzione delle perdite contemplato agli dell'allegato I alla presente Convenzione comportanti un aggravio delle responsabilità a carico dei membri richiederanno il voto favorevole del Governatore di ognuno di detti Stati membri. (b) Le tabelle A e B della presente Convenzione potranno essere emendate dal Consiglio a maggioranza qualificata. (c) Qualora un emendamento incida su di una disposizione prevista dall'allegato I alla presente Convenzione, il totale dei voti comprenderà i voti aggiuntivi attribuiti in virtù dell' di detto allegato ai membri sponsorizzatori ed ai paesi che accolgono investimenti sponsorizzati.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-59

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