Convenzione
Art. 55
Liquidazione
In vigore dal 1 mag 1988
. Liquidazione
(a) Il Consiglio, a maggioranza qualificata, potrà deliberare di cessare le operazioni e di liquidare l'Agenzia. Dopo di che, l'Agenzia cesserà immediatamente tutte le proprie attività, fatte salve quelle inerenti al regolare realizzo, mantenimento e tutela delle attività finanziarie ed all'assolvimento degli obblighi. Fino a completa liquidazione e distribuzione delle attività finanziarie, l'Agenzia rimarrà in essere e tutti i diritti e gli obblighi dei membri previsti dalla presente Convenzione rimarranno intatti.
(b) Nessuna ripartizione degli utili sarà effettuata nei confronti dei membri fintanto che tutti i debiti nei confronti dei debitori di garanzie e di altri creditori non saranno stati saldati e comunque regolati e fintanto che il Consiglio di amministrazione non avrà deciso di effettuare una tale distribuzione.
(c) Fatto salvo quanto sopra, l'Agenzia distribuirà le disponibilità rimanenti ai propri membri proporzionalmente alla quota di capitale sottoscritta da ognuno di loro. L'Agenzia provvederà inoltre a distribuire le rimanenti disponibilità dello Sponsorship Trust Fund, di cui all'allegato I alla presente Convenzione, ai membri sponsorizzatori in base al rapporto tra quota di investimenti sponsorizzata da ognuno di loro e il totale degli investimenti sponsorizzati. Nessun membro avrà diritto alla propria quota di utili dell'Agenzia o del Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione fintanto che non avrà saldato tutte le rivendicazioni pendenti dell'Agenzia nei suoi confronti. Ogni ripartizione delle disponibilità avverà nei tempi stabiliti dal dal consiglio e secondo le modalità che riterrà più opportune ed eque.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-55