Convenzione

Art. 52

Sospensione di un membro

In vigore dal 1 mag 1988
. Sospensione di un membro (a) Qualora un membro omette di ottemperare ai propri obblighi di cui alla presente Convenzione, il Consiglio potrà sospenderlo con decisione adottata a maggioranza semplice. (b) Durante la sua sospensione, un membro non godrà dei diritti previsti dalla presente Convenzione, fatto salvo il diritto di ritiro ed altri diritti previsti dal presente capitolo nonché dal capitolo IX, mentre rimarrà assoggettato a tutti i suoi obblighi. (c) Onde determinare la possibilità del diritto ad una garanzia o ad una riassicurazione emessa in base al Capitolo III o all'Allegato I della presente Convenzione, un membro sospeso non sarà considerato quale membro dell'Agenzia. (d) Un membro sospeso cesserà automaticamente di essere membro dell'Agenzia dopo un anno dalla data della sua sospensione salvo che il Consiglio non decida di estendere il periodo di sospensione o di riabilitarlo.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-52

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