Convenzione

Art. 57

Controversie fra l'Agenzia e suoi membri

In vigore dal 1 mag 1988
. Controversie fra l'Agenzia e suoi membri (a) Fatte salve le disposizioni dell' e del paragrafo (b) del presente articolo, qualsiasi controversie che dovesse insorgere fra l'agenzia ed un suo membro od un'agenzia dello stesso, e qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra l'Agenzia ed un Paese (o agenzia del medesimo) che abbia cessato di essere membro sarà composta conformemente alla procedura contemplata all'allegato II alla presente Convenzione. (b) Le controversie riguardanti le rivendicazioni dell'Agenzia agente per surrogazione di un investitore saranno composte conformemente (i) alla procedure previste dall'allegato II alla presente convenzione, o (ii) tramite accordo da stipularsi fra l'Agenzia ed il membro in questione quale prassi alternativa per la composizione di simili controversie. In quest'ultimo caso, l'allegato II alla presente Convenzione servirà da base per tale accordo che dovrà, ad ogni modo, essere approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata prima che l'Agenzia avvii qualsiasi operazione nel territorio del paese interessato.
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Controversie fra l'Agenzia e suoi membri (Art. 57 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo