Convenzione
Art. 61
Entrata in vigore
In vigore dal 1 mag 1988
. Entrata in vigore
(a) La presente Convenzione sarà posta alla firma di tutti i membri della Banca e della Svizzera e sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione da parte degli Stati firmatari conformemente alle loro prassi costituzionali.
(b) La presente Convenzione entrerà in vigore il giorno in cui non meno di cinque strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno stati depositati per conto degli Stati firmatari appartenenti alla categoria 1, e non meno di quindici di detti strumenti saranno stati depositati per conto dei Stati firmatari rientranti nella categoria 2; sempre che il totale delle quote sottoscritte da parte di questi Stati ammonti a non meno di un terzo del capitale autorizzato dell'Agenzia come prescritto dall'.
(c) Per ogni Stato che provveda a depositare il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione successivamente all'entrata in vigore della presente Convenzione, la Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data di tale deposito.
(d) Qualora la presente Convenzione non sia entrata in vigore entro due anni dalla data in cui è stata posta alla firma, il Presidente della Banca convocherà una conferenza dei paesi interessati per determinare quale linea di condotta seguire.
Storico versioni
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