Convenzione

Art. 65

Notifica

In vigore dal 1 mag 1988
. Notifica Il depositario provvederà a notificare quanto segue a tutti gli stati firmatari e, a partire dalla sua entrata in vigore, all'Agenzia stessa: (a) firma della presente Convenzione; (b) avvenuto deposito degli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione conformemente all'; (c) data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all'; (d) esclusioni dall'applicazione territoriale conformemente all'; (e) ritiro di un membro dall'Agenzia conformemente all'.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-65

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