Convenzione
Art. 65
Notifica
In vigore dal 1 mag 1988
. Notifica
Il depositario provvederà a notificare quanto segue a tutti gli stati firmatari e, a partire dalla sua entrata in vigore, all'Agenzia stessa:
(a) firma della presente Convenzione;
(b) avvenuto deposito degli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione conformemente all';
(c) data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente all';
(d) esclusioni dall'applicazione territoriale conformemente all';
(e) ritiro di un membro dall'Agenzia conformemente all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-65