Convenzione
Art. 67
Revisioni periodiche
In vigore dal 1 mag 1988
. Revisioni periodiche
(a) Il Consiglio procederà periodicamente a una revisione generale delle attività dell'Agenzia come pure dei risultati conseguiti al fine di introdurre quei correttivi atti a rilanciare le capacità dell'Agenzia di soddisfare i propri obiettivi.
(b) La prima di dette revisioni avrà luogo cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Le date delle successive revisioni saranno stabilite dal Consiglio.
Fatta a Seoul, in copia unica che rimarrà depositata presso gli archivi della Banca Internazionele per la Ricostruzione e lo Sviluppo. La quale con propria firma posta in calce adempie alle funzioni demandatele con la presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-67