Allegato I

Art. 5

Riassicurazione

In vigore dal 1 mag 1988
. Riassicurazione (a) L'Agenzia potrà, in base alle condizioni previste all' del presente allegato, provvedere alla riassicurazione di un membro, di un'agenzia del medesimo, di un'agenzia regionale come previsto all', paragrafo (a) della presente convenzione, o di una compagnia privata di assicurazione operante in un paese membro. Le disposizioni di cui al presente allegato relativmente alle garanzie e di cui agli della Convenzione saranno applicate mutatis mutandis alla riassicurazione contemplata dal presente paragrafo. (b) L'Agenzia potrà riassicurare gli investimenti da essa garantiti in base al presente allegato e farà fronte ai costi di tale riassicurazione attingendo al Fondo Fiduciario di Sponsorizzazione. Il Consiglio di amministrazione stabilirà se e in qual misura l'obbligo di ripartizione delle perdite fra i membri sponsorizzatori di cui all', paragrafo (b) del presente allegato può essere ridotto in ragione della copertura riassicurativa ottenuta.
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