Allegato I
Art. 7
Votazione
In vigore dal 1 mag 1988
. Votazione
Per ogni delibera relativa ad investimenti sponsorizzati, ogni membro sponsorizzatore disporrà di un voto supplementare ogni diecimila Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata in base alla sponsorizzazione; ogni membro che accolga un investimento sponsorizzato dispporrà di un voto supplementare ogni diecimile Diritti Speciali di Prelievo equivalenti alla somma garantita o riassicurata per un investimento sponsorizzato che esso abbia accolto. Tali voti supplementari saranno espressi solo per delibere relative ad investimenti sponsorizzati, e saranno altrimenti tralasciati nella determinazione del potere di voto dei membri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-ai-7