Convenzione

Art. 7

divisioni e chiamate sul capitale sottoscritto

In vigore dal 1 mag 1988
. divisioni e chiamate sul capitale sottoscritto La sottoscrizione iniziale di ogni membro sarà pagata come segue: (i) entro novanta giorni dalla data in cui la presente Convenzione entra in vigore nei confronti di detto membro, il dieci per cento del costo di ogni azione sarà pagato in contanti come convenuto all', paragrafo (a) ed un altro dieci per cento sarà versato in forma di garanzie senza interessi non negoziabili o di obbligazioni analoghe da essere riscosse conformemente alla delibera presa dal Consiglio per soddisfare gli impegni assunti dall'Agenzia. (ii) La rimanenza sarà esatta dall'Agenzia quando questa sarà sollecitata ad ampiere alle proprie obbligazioni.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-7

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