Convenzione
Art. 3
Definizioni
In vigore dal 1 mag 1988
. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione:
(a) per "Membro" si intende uno Stato nei cui confronti la presente Convenzione sia entrata in vigore in conformità con l'.
(b) Per "paese ospite" o "governo ospite" si intende un membro, il suo governo o autorità pubblica di un membro nel cui territorio come definito all' - deve essere effettuato dall'Agenzia un investimento che è stato garantito o riassicurato, o che è oggetto di esame per una garanzia o una riassicurazione.
(c) per "paese membro in via di sviluppo" si intende un membro menzionato all'Allegato (A) della presente, così come periodicamente emendato dal Consiglio dei Governatori di cui all' (qui di seguito denominato Consiglio).
d) Per "maggioranza qualificata" si intende il voto a favore di non meno dei due - terzi del totale dei votanti che rappresentino non meno del cinquancinque per cento delle azioni sottoscritte del capitale azionario dell'Agenzia.
e) Per "valuta convertibile" si intende qualsiasi valuta designata come tale periodicamente dal Fondo Monetario Internazionale, nonché (ii) ogni altra valuta disponibile e convertibile ed avente effettivo corso, designata dal Consiglio di Amministrazione di cui all' (qui di seguito denominato "Consiglio di Amministrazione") ai fini della presente Convenzione - previa consultazione con il Fondo Monetario Internazionale e l'approvazione dello Stato di appartenenza di tale valuta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-3