Convenzione
Art. 6
Sottoscrizione delle azioni.
In vigore dal 1 mag 1988
. Sottoscrizione delle azioni.
Ciascun membro fondatore dell'Agenzia sottoscriverà alla pari il numero delle azioni di capitale sociale menzionate accanto al suo nome all'allegato (A) alla presente. Ogni altro membro sottoscriverà il numero di azioni di capitale sociale secondo le disposizioni e condizioni decise dal Consiglio, ma in nessun caso ad un prezzo di emissione inferiore alla pari. Nessun membro potrà sottoscrivere meno di cinquanta azioni. Il Consiglio può decidere le norme in base alle quali i membri sottoscrivono titoli addizionali del capitale sociale autorizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-6