Convenzione

Art. 11

Rischi coperti

In vigore dal 1 mag 1988
; Rischi coperti a) Facendo valere le disposizioni dei paragrafi (b) e (c) qui di seguito, l'Agenzia può garantire investimenti contro perdita risultante dai seguenti tipi di rischio: (i) Trasferimento di valuta. Qualsiasi introduzione, imputabile al Governo ospite, di restrizioni al trasferimento fuori dal Paese ospite, di valuta locale in una valuta convertibile od altro tipo di valuta accettabile all'assicurato, ivi compresa la mancanza del Governo ospite di provvedere entro un periodo di un tempo ragionevole ad una richiesta di trasferimento di fondi avanzata dallo stesso; (ii) Espropriazioni e provvedimenti analoghi. Qualsiasi atto legislativo o amministrativo od omissione imputabile al Governo ospite che privi l'assicurato del godimento, o controllo, o sostanziale profitto derivante dal proprio investimento, ad eccezione di misure non discriminatorie e di portata generale normalmente adottate dai governi per regolare l'attività economica sul territorio nazionale; (iii) Inadempienza contrattuale Qualsiasi disconoscimento o inadempienza da parte del governo ospite, di un contratto stipulato con l'assicurato qualora (a) l'assicurato non possa ricorrere in giudizio o ad arbitrato per quanto riguarda detto disconoscimento o violazione, ovvero qualora (b) non venga emessa sentenza entro i termini previsti dai contratti di garanzia in conformità con i regolamenti dell'Agenzia, ovvero qualora (c) la sentenza emessa non possa trovare attuazione; (iv) stato di guerra e disordini civili Qualsiasi azione militare o disordine civile nel territorio del paese ospite cui si applica la presente convenzione, come previsto all'. (b) Si istanza congiunta dell'investitore e del paese ospite, il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, potrà approvare l'estensione della copertura prevista dal presente articolo a specifici rischi non commerciali non conpletati nel capoverso (a) di cui sopra, ma in nessun caso a rischi di svlautazione o deprezzamento valutario. (c) Non sono contemplate perdite risultanti da: (i) azioni od omissioni del governo ospite cui l'assicurazione abbia dato il proprio consenso o di cui si sia reso responsabile, nonché (ii) azioni od omissioni del governo ospite o altri eventi verificatesi prima della conclusione del contratto di garanzia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-11

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