Convenzione

Art. 16

Termini e condizioni

In vigore dal 1 mag 1988
. Termini e condizioni I termini e le condizioni di ogni contratto di garanzia saranno determinati dall'Agenzia conformemente alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione, purchè l'Agenzia non copra la totalità delle perdite dell'investimento assicurato. I contratti di garanzia saranno approvati dal Presidente secondo le direttive del Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-16

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Termini e condizioni (Art. 16 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo