Convenzione

Art. 20

Riassicurazione di enti nazionali e regionali

In vigore dal 1 mag 1988
. Riassicurazione di enti nazionali e regionali (a) L'Agenzia potrà stipulare polizze riassicurative relativamente a determinati investimenti, contro perdite risultanti da uno o più rischi non commerciali sottoscritti da un membro o sua agenzia, ovvero da un'agenzia regionale di garanzia degli investimenti la maggioranza del cui capitale sia detenuta dai membri. Il Consiglio di amministrazione, a maggioranza qualificata, fisserà periodicamente il tetto massimo dell'eventuale responsabilità che l'Agenzia può assumersi per i contratti riassicurativi. Per determinati investimenti effettuati oltre dodici mesi prima della avvenuta ricezione, da parte dell'Agenzia, della richiesta di riassicurazione, il tetto massimo sarà inizialmente pari al dieci per cento della responsabilità globale assunta dall'Agenzia in base al presente Capitolo. Le condizioni per il diritto di copertura assicurativa specificate agli -14 troveranno applicazione nei confronti degli interventi riassicurativi, salvo che gli investimenti riassicurati non necessitino di essere attuati successivamente all'istanza di riassicurazione. (b) I contratti di riassicurazione specificheranno diritto ed obblighi reciproci dell'Agenzia e di un membro - o agenzia - riassicurato in base alle norme ed ai regolamenti fissati dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione, allo scopo di minimizzare i rischi, autorizzerà qualsiasi contratto riassicurativo relativo ad un investimento intrapeso prima dell'avvenuta ricezione da parte dell'Agenzia, della richiesta riassicurativa, accertandosi che l'Agenzia percepisce un premio commisurato al rischio assunto e che l'ente riassicurato debitamente operi per la promozione di nuovi investimenti nei paesi membri in via di sviluppo. (c) L'Agenzia, nella misura del possibile, provvederà a far sì che essa, o l'ente riassicurato, abbia gli stessi diritti di surrogazione ed arbitrato equivalenti a quelli che l'Agenzia avrebbe se fosse il principale garante. Termini e condizioni riassicurative contempleranno il ricorso a strumenti amministrativi conformemente all', prima che un qualsivoglia pagamento sia effettuato dall'Agenzia. La surrogazione diverrà effettiva nei confronti del paese ospite interessato solo dopo l'approvazione della riassicurazione effettuata dall'Agenzia. L'Agenzia includerà nei contratti riassicurativi disposizioni che prevedano l'obbligo per il riassicurato di far diligentemente valere i diritti e le rivendicazioni relativi all'investimento riassicurato.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-20

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