Convenzione

Art. 22

Limiti di garanzia

In vigore dal 1 mag 1988
. Limiti di garanzia (a) Salvo diversamente disposto dal Consiglio a maggioranza qualificata, l'ammontare complessivo dell'eventuale responsabilità che può essere assunta dall'Agenzia in base al presente Capitolo non eccederà il 150% del totale dell'intero capitale sottoscritto, delle risertve e delle quote di copertura riassicurativa dell'Agenzia come stabilito dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione rivedrà peridoicamente il coefficiente rischio del portafoglio detenuto dall'Agenzia alla luce dell'esperienza acquisita relativamente alle richieste di indennizzo, grado di diversificazione del rischio, copertura riassicurativa ed altri fattori rilevanti, onde accertare se raccomandare o meno al Consiglio ritocchi all'ammontare complessivo delle eventuali responsabilità globali. Il tetto massimo stabilito dal Consiglio non dovrà mai in nessun caso superare il quintuplo dell'ammontare dell'intero capitale sottoscritto dall'Agenzia, delle riserve e di quelle quote di copertura riassicurativa ritenute appropriate. (b) Senza pregiudizio per il limite massimo di garanzia di cui al paragrafo (a) di cui sopra, il Consiglio di amministrazione potrà prescrivere: (i) i tetti massimi di eventuali responsabilità globali assumibili dall'Agenzia in base al presente Capitolo per tutte le garanzie emesse nei confronti degli investitori di ogni singolo paese membro. Nel determinare detti tetti massimi, il Consiglio di amministrazione terrà debito conto della quota partecipativa di ogni singolo membro al capitale dell'Agenzia, nonché dell'esigenza di applicare limiti meno restrittivi per gli investimenti che traggono origine da paesi membri in via di sviluppo; (ii) i tetti massimi di eventuale responsabilità assumibili dall'Agenzia in relazione ai fattori di diversificazione del rischi o quali progetti individuali, singoli paesi ospiti e tipi di investimento o rischio.
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Limiti di garanzia (Art. 22 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo