Convenzione

Art. 27

Destinazione dell'utile netto

In vigore dal 1 mag 1988
. Destinazione dell'utile netto (a) Fatte salvo le disposizioni dell', paragrafo (a) (iii), l'Agenzia dovrà assegnare l'utile netto alle riserve fino a che tale riserve non raggiungano un ammontare pari a cinque volte il capitale sottoscritto dall'Agenzia. (b) Una volta che le riserve avranno raggiunto il livello prescritto al paragrafo (a) di cui sopra, il Consiglio deciderà se ed in che misura l'utile netto dell'agenzia dovrà essere iscritto nelle riserve, distribuito ai membri dell'Agenzia o diversamente impiegato. Ogni distribuzione dell'utile netto ai membri dell'agenzia avverrà sempre proporzionalemente alla quota di capitale sottoscritto da ciascun membro conformemente a quanto deliberato dal Consiglio a maggioranza qualificata.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-27

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Destinazione dell'utile netto (Art. 27 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo