Convenzione
Art. 32
Il Consiglio di amministrazione
In vigore dal 1 mag 1988
. Il Consiglio di amministrazione
(a) Il Consiglio di amministrazione sarà responsabile delle attività generali dell'Agenzia e nell'assolvere tale impegno adotterà le misure necessarie o contemplate dalla presente convenzione.
(b) Il Consiglio di amministrazioni sarà composto da non meno di dodici amministratori. Il numero degli amministrtori potrà essere modificato dal Consiglio dei Governatori in considerazione dei cambiamenti intervenuti nel numero dei membri. Ogni amministatore potrà nominare un sostituto, che avrà piena facoltà di agire in sua vece in caso di sua assenza o di sua incapacità d'intervento. Il Presidente della Banca sarà d'ufficio Presidente del consiglio di amministrazione, ma non avrà diritto di voto se non in presenza di parità di voti, nel qual caso il suo voto sarà determinante.
(c) Il consiglio (dei Governatori) stabilirà il mandato degli amministatori. Il primo consiglio di amministrazione sarà istituito dal Consiglio dei Governatori nel corso della sua riunione inaugurale.
(d) Il Consiglio di amministrzione si riunirà su convocazione del suo Presidente che agirà di propria iniziativa o su richiesta di tre amministratori.
(e) Fintanto che il Consiglio (dei Governatori) non deciderà che l'Agenzia deve disporre di un consiglio di amministrazione in loco operante su base permanente, gli amministratori ed i loro supplenti riceveranno un compenso solo per la loro partecipazione alle riunioni del Consiglio di amministrazione e per l'assolvimento di altri compiti ufficiali per conto dell'Agenzia. Una volta istituito un consiglio di amministrazione permanente, gli amministratori ed i loro supplenti saranno remunerati come stabilito dal Consiglio dei governatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-32