Convenzione
Art. 37
Banche depositarie delle attività
In vigore dal 1 mag 1988
. Banche depositarie delle attività
Ogni membro designerà la propria banca centrale quale banca depositaria presso la quale l'Agenzia potrà mantenere i propri beni nella valuta del paese membro o altre sue disponibilità e, in mancanza di una banca centrale, designerà all'uopo un altro istituto accettabile per l'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-37