Convenzione

Art. 37

Banche depositarie delle attività

In vigore dal 1 mag 1988
. Banche depositarie delle attività Ogni membro designerà la propria banca centrale quale banca depositaria presso la quale l'Agenzia potrà mantenere i propri beni nella valuta del paese membro o altre sue disponibilità e, in mancanza di una banca centrale, designerà all'uopo un altro istituto accettabile per l'Agenzia.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-37

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Banche depositarie delle attività (Art. 37 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo