Convenzione
Art. 39
Votazione e Adeguamenti delle sottoscrizioni
In vigore dal 1 mag 1988
. Votazione e Adeguamenti delle sottoscrizioni
(a) Al fine di provvedere all'organizzazione delle votazioni che riflettino uguali interessi nell'Agenzia delle due categorie di Stati elencati nella tabella A della presente Convenzione, come pure l'importanza della partecipazione finanziaria di ciascun membro, ogni singolo membro disporrà di 177 voti più un voto di sottoscrizione per ogni quota del pacchetto detenuto da detto membro.
(b) Qualora durante i tre anni successivo all'entrata in vigore della presente convenzione il totale dei voti, attribuiti in qualità di membri e di sottoscrittori, appartenenti ad una delle due categorie di Stati elencati alla Tabella A alla presente Convenzione, risultasse inferiore al 40% del totale dei voti complessivi, i membri di tale categoria riceveranno quel numero supplementare di voti necessario affinché la somma dei voti complessivi della categoria corrisponda ad una data percentuale dei voti. I voti supplementari saranno distribuiti fra i membri di tale categoria proporzionalemnte ai voti per quote sottoscritte che ciascun membro detiene rispetto alla somma dei voti attribuiti per sottoscrizione quote alla categoria in oggetto. Tali voti supplementari saranno soggetti ad un adeguamento automatico al fine di salvaguardare una data percentuale e saranno annullati al termine del triennio menzionato.
(c) Durante il terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente Convenzione, il consiglio (dei Governatori) effettuerà una revisione della distribuzione delle quote e baserà la propria decisione sui seguenti principi:
(i) i voti detenuti dai membri rifleteranno le effettive sottoscrizioni di quote di capitale dell'Agenzia nonché i voti dei membri contemplati al paragrafo (a) del presente articolo;
(ii) le quote attribuite a paesi che non abbiano provveduto a sottoscrivere la Convenzione saranno ridistribuite a quei membri ed i quei termini che consentano l'equilibrio fra i voti delle categorie sopra menzionate, e
(iii) il consiglio adotterà misure atte a facilitare la capacità dei membri di sottoscrivere le quote loro attribuite.
(d) Entro il triennio previsto al paragrafo (b) del presente articolo, tutte le delibere del Consiglio (dei Governatori) e del Consiglio di amministrazione saranno prese a maggioranza qualificata, fatta eccezione per quelle delibere per le quali è richiesta una più alta maggioranza in base alla presente Convenzione, che saranno adottate secondo detta maggioranza.
(e) Qualora il capitale azionario dell'Agenzia venga aumentata conformemente all', paragrafo (c), ogni membro che lo richieda sarà autorizzato a sottoscrivere una parte dell'aumento equivalente al rapporto tra la quota sottoscritta e il capitale azionario complessivo dell'Agenzia, ma a nessun membro sarà fatto obbligo di sottoscrivere parte dell'aumento di capitale.
(f) Il consiglio (dei governatori) emanerà norme relative alle ulteriori sottoscrizioni previste al paragrafo (e) del presente articolo. Tali norme contempleranno adeguati limiti di tempo per la presentazione da parte dei membri delle richieste relative a dette sottoscrizioni.
Storico versioni
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