Convenzione

Art. 43

Scopi del capitolo

In vigore dal 1 mag 1988
- Scopi del capitolo Onde consentire all'Agenzia di svolgere le proprie funzioni, verranno ad essa accordati immunità e privilegi stabiliti nel presente capitolo nel territorio di ogni membro.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-43

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Scopi del capitolo (Art. 43 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo