Convenzione

Art. 48

Funzionari dell'Agenzia

In vigore dal 1 mag 1988
. Funzionari dell'Agenzia Tutti i Governatori, gli amministratori, i supplenti, il Presidente e il personale dell'agenzia: (i) saranno esenti da procedimenti legali per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni; (ii) Non trattandosi di cittadini locali, godranno degli stessi privilegi rispetto alle restrizioni in materia di immigrazione, ai requisiti in materia di registrazione degli stranieri ed agli obblighi del servizio militare, nonché delle stesse agevolazioni rispetto alle restrizioni in materia di cambi concesse dai paesi membri interessati ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango analogo di altri paesi membri, e (iii) godranno dello stesso trattamento, per quanto concerne le facilitazioni di viaggio, concesso dai paesi membri interessati ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di rango analogo di altri paesi membri.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-48

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Funzionari dell'Agenzia (Art. 48 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo