Convenzione
Art. 45
Attività finanziarie
In vigore dal 1 mag 1988
. Attività finanziarie
(a) Le proprietà e le attività finanziarie dell'agenzia, ovunque ubicate e da chiunque detenute, saranno esenti da perquisizioni, requisizioni, confische o altre forme di sequestro a seguito di procedimento esecutivo o legislativo.
(b) Nella misura necessaria all'esplettamento delle proprie attività, in base alla presente Convenzione, tutte le proprietà e le attività finanziarie dell'Agenzia saranno esenti da qualsiasi tipo di restrizione, regolamentazione, controllo e moratoria; sempre che le attività finanziarie acquisite dall'Agenzia per successione o surrogazione di un assicurato, di ente riassicurato o di un investitore assicurato presso un ente riassicurato siano esenti da quelle restrizioni, regolamentazioni e controlli applicabili sugli scambi con l'estero vigenti nel territorio del paese membro interessato in quanto l'assicurato, l'ente o l'investitore cui l'Agenzia è subentrata aveva diritto ad un simile trattamento.
(c) Ai fini del presente capitolo, il termine "attività finanziaria" include le attività del Sponsorship Trus Fund (Fondo fiduciario di sponsorizzazione) di cui è menzione nell'allegato I alla presente Convenzione, nonché altre attività amministrate dall'Agenzia nel perseguimento dei propri obiettivi.
Storico versioni
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