Convenzione
Art. 41
Elezione degli amministratori.
In vigore dal 1 mag 1988
. Elezione degli amministratori.
(a) Gli amministratori sono eletti in conformità alla Tabella B. (b) Gli amministratori rimangono in carica fin quando non vengano eletti i loro successori. Se la carica di un amministratore si rende vacante oltre novanta giorni prima del termine del suo mandato, i Governatori che avevano eletto l'ex amministratore eleggono un altro ammnistratore per il resto del mandato. Ai fini dell'elezione è richiesta la maggioranza dei voti. Mentre la carica rimane vacante, il sostituto dell'ex ammnistratore esercita i suoi poteri, tranne quello di nominare un sostituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-41