Convenzione

Art. 44

Procedimenti legali.

In vigore dal 1 mag 1988
. Procedimenti legali. Azioni di versa natura rispetto a quelle di cui agli possono essere intentate contro l'Agenzia solo presso una corte avente giurisdizione nel territorio di un paese membro in cui l'Agenzia abbia un suo ufficio o abbia provveduto a nominare un proprio rappresentante cha la assista e le notifichi eventuali procedimenti. Nessuna azione può essere intentata contro l'Agenzia (i) da parte di membri o persone che agiscano o avanziono rivendicazioni per conto di membrri o (ii) relativamente a questioni inerenti al personale. Le proprietà e le attività finanziaria dell'agenzia - ovunque ubicate o da chiunque detenute - saranno esenti da qualsiasi forma di confisca, sequestro o esecuzione fino all'emissione della sentenza o giudizio finale contrario all'Agenzia.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-44

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