Convenzione

Art. 47

Tasse

In vigore dal 1 mag 1988
. Tasse (a) L'Agenzia, le sue attività finanziarie, le sue proprietà ed entrate, le sue operazioni o transazioni autorizzate dalla presente Convenzione saranno esenti da qualsiasi tassa e dazio doganale. L'Agenzia sarà inoltre esentata da ogni responsabilità per l'esazione o il pagamento di qualsiasi tributo o imposta. (b) Salvo trattarsi di cittadini locali, nessuan tassa sarà imposta sulle indennità corrisposte dall'Agenzia ai Governatori o ai loro sostituti o su stipendi, idennità ed altri emolumenti pagati dall'Agenzia al Presidente del Consiglio di amministrazione, agli amministratori, ai loro supplenti, al Presidente o al personale dell'Agenzia. (c) Nessun tipo di tassazione sarà imposto sugli investimenti garantiti o riassicurati dall'agenzia (inclusi i relativi guadagni) o sulle polizze assicurative riassicurate dall'Agenzia (compresi i premi ed altri proventi) da chiunque detenuti: (i) tali da discriminare detti investimenti o polizze assicurative solo in quanto garantite o riassicurate dall'Agenzia; o (ii) se l'unica base giurisdizionale di detta tassazione sia quella della presenza di un ufficio o di una sede dell'Agenzia.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-47

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