Convenzione
Art. 50
Rinuncia
In vigore dal 1 mag 1988
. Rinuncia
Immunità, esenzioni e privilegi contemplati dal presente capitolo sono concessi nell'interesse dell'Agenzia; vi si può rinunciare nella misura e nei termini stabiliti dall'Agenzia, quale tale rinuncia non pregiudichi gli interessi della stessa. L'Agenzia potrà rinunciare alla immunità di un membro del suo personale qualora ritenga che essa ostacoli il corso della giustizia e che la sua rinuncia non sia di pregiudizio agli interessi dell'Agenzia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-50