Convenzione

Art. 54

Sospensione delle operazioni

In vigore dal 1 mag 1988
. Sospensione delle operazioni (a) Il Consiglio di amministrazione potrà, quando lo ritenga giustificato, sospendere l'emissione di nuove garanzie per un determinato periodo. (b) In caso di emergenza, il consiglio di amministrazione potrà sospendere tutte le attività dell'agenzia per un periodo che non ecceda la durata dell'emergenza stessa, purchè siano prese le necessarie misure a salvaguardia degli interessi dell'Agenzia e di terzi. (c) La decisione di sospendere le operazioni non inciderà sugli obblighi assunti dai membri in base alla presente Convenzione nè sugli obblighi assunti dall'Agenzia nei confronti dei detentori di una garanzia o di una polizza riassicurativa o nei confronti di terzi.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-54

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Sospensione delle operazioni (Art. 54 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo