Convenzione
Art. 53
Diritti e doveri degli stati che cessino di essere membri
In vigore dal 1 mag 1988
. Diritti e doveri degli stati che cessino di essere
membri
(a) Allorchè uno Stato cessa di essere membro dell'Agenzia, continuerà ad essere assoggettato a tutti gli obblighi, compresi quelli contingenti previsti dalla presente Convenzione, cui era soggetto prima che cessasse di essere membro.
(b) Fatto salvo il paragrafo (a) di cui sopra, l'Agenzia concorderà con tale Stato la composizione delle rivendicazioni ed obblighi rispettivi. Qualsiasi accordo dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-53