Convenzione

Art. 53

Diritti e doveri degli stati che cessino di essere membri

In vigore dal 1 mag 1988
. Diritti e doveri degli stati che cessino di essere membri (a) Allorchè uno Stato cessa di essere membro dell'Agenzia, continuerà ad essere assoggettato a tutti gli obblighi, compresi quelli contingenti previsti dalla presente Convenzione, cui era soggetto prima che cessasse di essere membro. (b) Fatto salvo il paragrafo (a) di cui sopra, l'Agenzia concorderà con tale Stato la composizione delle rivendicazioni ed obblighi rispettivi. Qualsiasi accordo dovrà essere approvato dal Consiglio di amministrazione.
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urn:nir:stato:legge:1988-04-29;134#art-c-53

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Diritti e doveri degli stati che cessino di essere membri (Art. 53 Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti, adottata dal Consiglio dei governatori della Banca mondiale a Seul l'11 ottobre 1985.) — Testo vigente | Portale Normativo